Bonus 800 euro famiglie sarde: ecco le risposte ai dubbi dei cittadini

Bonus 800 euro famiglie sarde ecco le risposte ai dubbi dei cittadini

Sono molti i dubbi dei cittadini sui bonus di 800 euro per le famiglie sarde, ma ecco le risposte. La Presidenza della Regione Sardegna ha pubblicato online le Faq relative alle misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ecco le risposte più interessanti ai dubbi dei cittadini che vogliono richiedere il bonus famiglie.

  • Rispetto ai requisiti di ammissione si chiede di conoscere se la residenza e il domicilio devono necessariamente coesistere. Per esempio: se un utente risiede nel Comune X ed è domiciliato nel comune Y può beneficiare della misura?

La residenza e il domicilio non devono necessariamente coesistere. La residenza rileva ai fini del comune a cui presentare la domanda. Il domicilio può essere anche in un comune diverso da quello di residenza, purché sia in Sardegna. Nell’esempio indicato, quindi, la domanda deve essere presentata al comune X e l’istante, fatti salvi gli altri requisiti, può accedere alla misura.

  • Gli assegni erogati per le Leggi di settore, L.R. 27-85, L.R. 11/83 e LR 20/97, vanno detratti dalla misura? Ciò è ancora più importante per il fatto che vi sono comuni che erogano mensilmente le competenze e altri che le erogheranno alla fine dell’anno.

Gli assegni erogati per le leggi di settore hanno natura di indennizzo e sono concessi solo a persone affetta dalle patologie individuate dalle norme di riferimento. Pertanto non possono essere considerate “forme di sostegno al reddito” e non devono essere detratte dalla misura di cui alla legge regionale n. 12 dell’8 aprile 2020.

  • Il lavoratore il cui datore di lavoro abbia acceduto alle forme di integrazione salariale ma di fatto ha ricevuto nessuna somma nel bimestre successivo al 23 febbraio può beneficiare dell’assegno?

In generale, se il datore di lavoro ha acceduto alle forme di integrazione salariale, ai sensi del comma 1, art. 1 della legge, occorre inserire il richiedente del beneficio nella graduatoria e attendere l’esito dell’istruttoria nazionale prima di procedere al pagamento. Se l’integrazione salariale richiesta è inferiore a 800 euro può essere immediatamente erogata la differenza tra euro 800 e l’integrazione salariale. All’esito dell’istruttoria, se la stessa è positiva il Comune potrà scorrere la graduatoria assegnando le risorse al primo beneficiario in posizione utile, se invece l’istruttoria si chiude con la mancata concessione dell’integrazione salariale, la stessa può essere concessa dal Comune

  • Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti regionali (reddito inferiore a 800 euro mensile nel periodo 23.02.2020 – 23.04.2020), è riconosciuta l’indennità di 800 euro mensili, a prescindere dalla loro composizione numerica e dall’effettivo valore del reddito posseduto?

No, i sensi dei commi 3 e 4, art. 1, della legge regionale n. 12 dell’8 aprile 2020, anche per i nuclei familiari fino a tre persone, ai fini dell’ammontare dell’assegno, il reddito percepito rileva; pertanto, se ad esempio, il reddito è pari a € 600, l’assegno sarà pari a € 200. Si richiama in proposito il disposto normativo: “3. Non beneficiano della misura di cui al comma 1 i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800. 4. Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

  • Per coloro che sono totalmente privi di reddito il contributo a erogare è di 800 euro più 100 euro per ogni componente aggiuntivo oltre il terzo. Qual è il limite massimo di contributo economico erogabile? Per esempio se ho un nucleo composto da 12 componenti significa che si possono erogare fino ad € 1.700,00 mensili?

Il comma 4, art. 1 della legge regionale n. 12 dell’8 aprile 2020 prevede che “per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100”. Pertanto, non ci sono limiti dell’ammontare dell’assegno, dovendo lo stesso determinarsi in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare superiore a tre.

  • L’ultimo punto dei requisiti di ammissione e più precisamente la frase “privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020” significa che rientrano TUTTI anche coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa? Questo si contraddice con il primo punto che individua invece tra i beneficiari coloro che “hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

Non si rileva alcuna contraddizione. Per accedere all’assegno occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1, della regionale n. 12 dell’8 aprile 2020, essendo sufficiente solo il requisito di non possedere alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa, si rammenta infatti che la succitata legge regionale prevede “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”.

  • È necessario integrare la domanda con l’ammontare del reddito percepito?

È sufficiente l’autocertificazione.

  • Qualora nell’abitazione ci sia una persona domiciliata ma non residente percettore di pensione o altro reddito, deve essere considerato quale reddito del nucleo?

Si, la persona è da intendersi componente del nucleo familiare.

  • Rispetto al bonus INPS di 600 euro come ci si deve regolare per il secondo mese? Al momento l’INPS sta erogando i primi 600 euro e sta valutando se ripetere la misura per un secondo mese. Come si può predisporre in questo senso il fabbisogno? Per il primo mese si integra di 200 euro. E per il secondo mese?

Ad oggi, per il secondo mese, ove non sia ancora attiva la misura nazionale, può prevedersi l’erogazione dell’assegno di € 800; è evidente che se l’INPS dovesse reiterare la misura, la liquidazione dovrà prevedere solo l’integrazione di € 200.

  • Rispetto ai criteri di ammissibilità, se i datori di lavoro sono transitati a forme di integrazione salariale a seguito del decreto legge 17 Marzo 2020 n.18 la misura spetta o non spetta?

Come prevede espressamente l’art. 1 comma 4 della legge regionale n. 12 dell’8 aprile 2020, se i datori di lavoro sono transitati a forme di integrazione salariale a seguito del D.L. n. 18/2020 non sussistono i requisiti per accedere all’indennità prevista dalla legge. Quindi, la misura non spetta o spetta solo per la differenza tra euro 800 e l’integrazione salariale (se inferiore). Si richiama testualmente il comma 4 del succitato articolo 1 “le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100”.

  • Solo in favore dei nuclei beneficiari di sostegno al reddito, l’indennità è da computarsi ad integrazione, fino al raggiungimento della soglia degli 800 euro (più 100 euro per ogni componente aggiuntivo al terzo). Tale interpretazione troverebbe conferma nel format di domanda / autodichiarazione in cui compare la richiesta dei soli valori afferenti “altre forme di sostegno al reddito” e non i valori dei redditi?

Nella gerarchia delle fonti la legge prevale su eventuali imprecisioni nella redazione dei moduli. Ai sensi del comma 4, art. 1, della legge regionale n. 12 dell’8 aprile 2020, tutte le “altre forme di sostegno al reddito” si cumulano con l’indennità. È possibile integrare il format.

  • I buoni spesa che sono stati erogati a seguito dell’ordinanza della protezione civile devono essere detratti dalla misura?

L’ordinanza n. 658 del 29.3.2020 prevede, tra l’altro, l’erogazione diretta di generi alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni o di soggetti terzi all’uopo individuati. In questo caso sarebbe complicato determinare a posteriori il contributo di cui all’art. 2, comma 6 dell’ordinanza. Per quanto premesso non si ritiene di poter considerare cumulabili ai sensi del comma 4 tali forme di aiuto qualificabili di fatto come contributi una tantum, non necessariamente in forma reddituale.

  • Nel concetto di reddito complessivo mensile sono da considerarsi anche le pensioni da lavoro (salvo non generare una discriminazione tra nuclei e forme di sostentamento) e tra le “altre forme di sostegno al reddito” è possibile considerare il valore dei Buoni Spesa distribuiti in ottemperanza all’Ordinanza della Protezione civile, il cui importo andrebbe detratto dal beneficio spettante? Ciò al fine di evitare sovrapposizione tra i benefici.

Le pensioni sono regolamentate dal comma 3 della legge regionale n. 12 dell’8/04/2020. Per i buoni spesa si veda la domanda n. 4.

  • L’importo erogato cumula con misure aggiuntive erogate spontaneamente da alcuni comuni alle partite IVA? Sono aiuti alle imprese e non ai nuclei familiari?

Dipende dalla natura dell’aiuto erogato: se lo stesso è qualificabile come aiuto all’impresa non dovrebbe rientrare nel cumulo in quanto non destinato alla famiglia che risulta essere beneficiaria della misura ai sensi dell’art. 1, coma 1 della legge regionale n. 12 dell’8/04/2020.

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